L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.720, ha affermato che le scaffalature dei magazzini automatizzati sono agevolate anche ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020.
I suddetti magazzini automatizzati devono, tuttavia, essere interconnessi al sistema logistico di fabbrica di cui all’allegato A della L. 232/2016. Il costo agevolabile di tali magazzini si intende comprensivo del costo attribuito alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione, che può costituire, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
L’Agenzia precisa che l’inquadramento non rileva ai fini di altre discipline come ad esempio quella catastale e quella dell’IMU, per le quali la norma interpretativa stabilisce, invece, che “resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”.
L’AdE, inoltre, chiarisce che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma come chiarito dal principio di diritto n. 2/2020, solo a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa.
La risposta all’interpello n.721, specifica che gli investimenti delle imprese operanti in regime di concessione nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel perimetro concessorio, per i quali non sussiste l’obbligo di devoluzione finale al soggetto concedente, possono rientrare nell’alveo di applicazione del Bonus Investimenti.
Diversamente, i beni rientranti nel perimetro della concessione sono esclusi dall’ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in forza dell’esclusione disposta dall’art.1 co 187 della L. 160/2019 e dall’art.1 co 1053 della L. 178/2020.
Con al risposta all’interpello n. 725, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’attestato di conformità previsto dall’art.1 co 195 della L. 160/2019 secondo cui, il suddetto documento attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, deve avere data certa che può essere garantita utilizzando lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale.