La Corte di cassazione, con ordinanza n.18610, ha chiarito la propria posizione in merito alla concessione “illecita” del credito alle imprese in crisi da parte delle banche.
Secondo la Suprema Corte, dal testo normativo emerge l’obbligo dell’istituto bancario di valutare attentamente e adeguatamente la concessione del credito, per tutti quei soggetti in grave difficoltà economico-finanziaria.
La banca ha una responsabilità di tipo “contrattuale” nei confronti del fallito e, nei confronti dei creditori di quest’ultimo, in via “extracontrattuale”.
La Corte di cassazione ha specificato inoltre che la responsabilità della banca ricade in concorso con quella degli organi dirigenziali della società.
In questi casi si configura un litisconsorzio facoltativo e sarà possibile esercitare le azioni verso gli organi dirigenziali e verso il finanziatore in maniera disgiunta.
L’ordinanza precisa infine che l’Istituto di Credito non potrà in alcun caso invocare l’art. 1227 c.c. “Concorso del fatto colposo del creditore”, per ridurre la propria responsabilità.
Tale interpretazione renderà ancora più difficile l’accesso al credito per le società che, anche a causa dell’emergenza pandemica, si ritrovano con indicatori di bilancio non ottimali.