L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito una questione tanto discussa quanto delicata: cosa succede se un’impresa dimentica di presentare la comunicazione preventiva necessaria per fruire del credito d’imposta per gli investimenti 4.0?
Con la risposta a interpello n. 260/2024, l’Agenzia esclude ogni dubbio: non è previsto alcun termine perentorio per queste comunicazioni, rendendo quindi non necessario il ricorso all’istituto della remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16).
Tuttavia, queste comunicazioni – preventiva e di completamento – sono obbligatorie e strettamente necessarie per poter effettivamente fruire del credito in compensazione.
Il caso analizzato
Nella fattispecie oggetto di interpello, un’impresa aveva dimenticato di trasmettere la comunicazione preventiva e si domandava se fosse sufficiente inviare solo quella di completamento, ricorrendo alla remissione in bonis.
L’Agenzia ha escluso questa possibilità, sottolineando che la comunicazione preventiva è un adempimento imprescindibile per la corretta gestione del credito e deve essere sempre presentata, se richiesta.
Gli obblighi previsti dalla normativa
Il quadro normativo delineato dall’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39 e dal DM 24 aprile 2024 distingue due periodi:
- Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024: è richiesta solo la comunicazione di completamento.
- Investimenti realizzati dal 30 marzo 2024 in poi: è necessario rispettare due adempimenti distinti:
- Comunicazione preventiva, da trasmettere in via telematica utilizzando il modulo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In questa comunicazione devono essere indicati l’ammontare complessivo degli investimenti e la presunta fruizione del credito negli anni.
- Comunicazione di completamento, che aggiorna le informazioni già trasmesse e conferma la realizzazione degli investimenti.
In sintesi, ecco cosa ha stabilito l’AdE:
- La comunicazione preventiva, nonostante non sia soggetta a termini perentori o decadenze, è un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione di completamento.
- Alla comunicazione preventiva deve seguire quella di completamento sempre tramite il portale GSE;
- Solo dopo averle inviate entrambe si potrà fruire del credito in compensazione.
Seguire questi passaggi è cruciale per evitare problematiche legate alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti 4.0.
Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità? Iscriviti alla nostra newsletter.