Con la pubblicazione delle risposte agli interpelli n. 602 e n. 603, Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni relativamente all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai sensi della L. 178/2020.
In entrambe le risposte ha precisato che:
- Tutti gli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2020 (se il venditore ha accettato l’ordine e si è provveduto al versamento dell’acconto di almeno il 20%) rientrano nella disciplina agevolativa di cui alla L. 160/2019;
- Tutti gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 ovvero quelli effettuati entro il 15 novembre 2020 ma di cui non è stato versato l’acconto minimo del 20%, aderiscono alla nuova disciplina di cui alla L. 178/2020.
Con la risposta n.603/2021, l’Agenzia precisa che relativamente ad un investimento effettuato nel 2020 rientrante nella L. 160/2019 e interconnesso nel medesimo anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione del bene, ossia nel 2021.
Con la risposta n.602/2021, l’Agenzia analizza la decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta 4.0 di cui alla L.178/2020. Nello specifico, si chiede a partire da quale periodo d’imposta è possibile compensare la prima rata del credito d’imposta 4.0.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art.1, comma 1059 della L.178/2020 il credito d’imposta è compensabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene, ai sensi del comma 1062.
Nel caso di specie, l’interconnessione è avvenuta nel 2020 e risulta regolarmente attestata, quindi, è possibile la compensazione della prima delle tre quote del credito d’imposta a decorrere dall’anno 2020.
Qualora la quota annuale, o parte di essa, non venisse utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali e potrà essere cumulata alla quota fruibile nel medesimo anno.
Con la risposta all’interpello n.604/2021, l’AdE ha chiarito che il credito d’imposta in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ai sensi dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, nel limite del costo sostenuto.