È finalmente online, sul sito del Mimit, il DM che definisce i criteri per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori del Bonus Ricerca e Sviluppo. Potranno accedervi sia persone fisiche che imprese, ma anche Università, poli europei dell’innovazione digitale e i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.
Certificatori credito d’imposta: i requisiti
I requisiti per procedere alla presentazione dell’istanza sono quelli stabiliti dall’art. 2 del DPCM 15 settembre 2023 e dell’art.4 del DM. In particolare, tra quelli previsti, segnaliamo:
- Il possesso di un titolo di laurea che sia idoneo a certificare gli investimenti previsti dal bonus R&S;
- Aver presentato, rendicontato o valutato almeno 15 progetti negli ultimi 3 anni di attività. Tali progetti dovranno essere inseriti all’interno della domanda di iscrizione;
- Negli anni successivi a quello dell’iscrizione, per mantenere l’iscrizione all’Albo, si dovrà dimostrare il requisito della continuità nello svolgimento e completamento dei progetti.
Albo dei certificatori R&S: come iscriversi
La domanda dovrà essere effettuata online, entro sei mesi dalla pubblicazione del DM, accedendo alla piattaforma tramite SPID o CIE (Carta d’identità elettronica). Inoltre, dovranno essere effettuati il pagamento della tassa di concessione governativa di 168 euro e l’imposta di bollo da 16 euro. E’ ovviamente richiesto il possesso della casella PEC, sulla quale verrà inviato l’esito della procedura di iscrizione.
Bonus R&S: si attendono le linee guida
L’esigenza di avere un avere un Albo dei certificatori è nata a seguito delle svariate contestazioni da parte del Fisco, che ha stabilito in diversi casi non solo la non spettanza, ma anche l’inesistenza dell’agevolazione per attività ritenute fuori dall’alveo dell’agevolazione. Per fare in modo che le imprese non incappino involontariamente in sanzioni tributarie, si rende necessario istituire un sistema di certificazione c che attesti l’effettiva ammissibilità delle spese al beneficio, anche in via preventiva.
In quest’ottica, sebbene la pubblicazione del DM rappresenti già un primo step per chiarire le procedure di certificazione, sarà altresì di fondamentale importanza la diffusione delle linee guida operative.
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