La Cassazione con sentenza n.34445 ha rimarcato le differenze sostanziali tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, in contrasto con le precedenti pronunce della Corte stessa.
Alla luce di questa nuova pronuncia affinchè un credito possa essere considerato inesistente devono coesistere due elementi:
1) mancanza del presupposto costitutivo (il credito trae origine da operazioni non reali o da documenti falsi);
2) l’inesistenza del credito non deve essere desunta dai controlli automatizzati o formali o dai dati in possesso dell’amministrazione finanziaria.
In mancanza di uno solo dei due elementi il credito si qualifica come non spettante.
Da ciò si deduce che nella generalità dei casi ci troveremo di fronte a crediti non spettanti poichè tale non spettanza viene comunemente accertata mediante le attività di controllo messe in atto dall’amministrazione finanziaria di cui al punto 2.
Occorre rammentare il diverso trattamento sanzionatorio: la compensazione di crediti inesistenti genera una sanzione dal 100% al 200% del credito portato in compensazione mentre per i crediti non spettanti la sanzione è del 30%.
In conclusione il diverso trattamento trova ragion d’essere nel fatto che mentre nel primo caso (credito inesistente) si è fatto ricorso ad comportamento fraudolento e contrario alla legge nel secondo caso (credito non spettante) il credito esiste ma viene ad esempio utilizzato in maniera superiore all’importo spettante o in violazione delle modalità di utilizzo.