L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.23/2024 ha chiarito che le agevolazioni previste dal credito d’imposta ZES sono applicabili anche agli immobili acquistati con riserva di proprietà, in quanto bisogna considerare come anno di investimento quello in cui è stato stipulato il contratto di acquisto.
Che cos’è la riserva di proprietà?
Gli acquisti effettuati con riserva di proprietà o con patto di riservato dominio si riferiscono a transazioni in cui un acquirente acquista un bene, ma il venditore mantiene la proprietà effettiva del bene fino a quando non vengono soddisfatte determinate condizioni o fino al pagamento completo del prezzo di acquisto. Questa pratica viene spesso utilizzata in transazioni commerciali per proteggere il venditore da eventuali inadempienze da parte dell’acquirente.
Credito ZES: il chiarimento di Agenzia delle Entrate
Il chiarimento è arrivato in risposta a una società interessata all’acquisto di un capannone in area ZES avvalendosi del patto con riservato dominio. In particolare, prevedendo tale acquisto una rateizzazione con termine nel 2026, si è richiesto di chiarire se questo tipo di investimento potesse rientrare tra quelli agevolabili dal credito d’imposta ZES.
Conta l’anno in cui si stipula il contratto
L’interpello ha avuto esito positivo. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha affermato che per quanto riguarda gli acquisti effettuati con la fattispecie della riserva di proprietà l’investimento viene considerato realizzato nell’anno in cui si stipula il contratto e non in quello nel quale l’acquirente diventa effettivamente proprietario del bene. Nel caso di specie, l’investimento della società non dovrà essere considerato realizzato nel 2026, anno di pagamento dell’ultima rata al venditore, ma nel 2023.
Tra le agevolazioni previste dal Credito Imposta ZES rientrano, quindi, anche gli immobili acquistati con il patto di riservato dominio. Il contratto deve essere, però, stato stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
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