Il DM 17 maggio 2024, all’art 3 comma 3, introduce una novità importante per gli investimenti agevolabili nella ZES unica e ZLS: si tratta della possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche per gli investimenti in beni immobili strumentali già utilizzati da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
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Novità rilevante
La novità introdotta dal DM sovverte la precedente posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 310 del 2023, in cui si sosteneva che il requisito della novità, previsto dalla precedente legge 208/2015, dovesse caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del precedente credito d’imposta ZES. Tale requisito, infatti, limitava le possibilità di investimento dei soggetti interessati, escludendo quelli relativi a beni già utilizzati dal dante causa.
Con il nuovo provvedimento, invece, si amplia la platea dei beni immobili agevolabili, a condizione che si rispettino le altre disposizioni previste dal regolamento comunitario 651/2014 art. 2 punti 49, 50 e 51 e art.14, ossia l’acquisizione deve essere relativa a “uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore“.
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