Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 25 del 9 febbraio 2026) conferma che l’accesso al credito d’imposta ZES Unica Agricoltura è consentito anche in presenza di determinazione catastale del reddito e contabilità semplificata.
Che cos’è il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura
Il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura è previsto dall’art. 16-bis del DL 124/2023 e si inserisce nel quadro delle misure collegate alla ZES Unica, con l’obiettivo di sostenere investimenti e sviluppo nelle aree interessate, secondo i criteri e i perimetri definiti dalla normativa attuativa. La Legge di Bilancio 2026 ha esteso l’agevolazione anche per l’anno 2026.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: inclusi anche i soggetti a reddito catastale
La risposta n. 25 afferma che tra i potenziali beneficiari rientrano anche i soggetti che determinano il reddito catastalmente (ad esempio titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR), anche se adottano un regime di contabilità semplificata, a condizione che risultino compresi tra le imprese individuate dall’art. 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.
Il caso esaminato riguardava, infatti, un imprenditore agricolo con:
- reddito determinato catastalmente (artt. 32 e seguenti TUIR);
- regime di contabilità semplificata.
Soggetti ammessi: cosa prevede il DM 18 settembre 2024
L’Agenzia richiama l’art. 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024, che delimita l’ambito soggettivo della disciplina agevolativa includendo:
- imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFUE;
- imprese attive nel settore forestale;
- microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Il comma 2 chiarisce inoltre che le imprese possono accedere al contributo indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative nella ZES Unica (o che vi si insedieranno).
Il regime di determinazione del reddito non è un criterio di esclusione
Secondo l’impostazione richiamata dall’Agenzia:
- l’art. 2 del DM non collega il beneficio alle modalità di determinazione del reddito;
- l’accesso è legato alla tipologia di impresa (comma 1) e alla condizione di operatività/insediamento nella ZES Unica;
- il regime contabile è espressamente indicato come non discriminante.
Ne consegue che la determinazione catastale del reddito, in quanto tale, non esclude l’accesso al credito d’imposta, se il soggetto rientra nelle categorie previste e sono rispettate le condizioni richieste.
Implicazioni operative: requisiti e presidio documentale
Il chiarimento riduce un’area di incertezza frequente nel settore. Restano tuttavia centrali:
- la corretta qualificazione dell’impresa rispetto alle categorie del DM;
- la verifica dell’operatività (o dell’insediamento) nella ZES Unica;
- l’impostazione di un adeguato presidio documentale sugli investimenti, con evidenze coerenti e tracciabili.
In questo contesto, un’impostazione ordinata di controllo e riconciliazione dei dati (anche con strumenti di reporting) supporta la gestione dell’agevolazione, riducendo il rischio di incoerenze tra requisiti, spese e documentazione. Il Team Fidens affianca le imprese lungo questo percorso con un metodo consolidato, maturato in quasi 25 anni di esperienza nella consulenza di controllo di gestione e governance economico-finanziaria, per trasformare obblighi e requisiti in un processo chiaro, misurabile e gestibile.