Con risposta all’interpello n.323 del 10/5/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2021, si applicano al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione le nuove aliquote previste dall’art.1 della L. 178/2020.
Nello specifico si prevede:
- l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare del massimo beneficio da 3 a 4 milioni.
- l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro.
- l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% per investimenti in innovazione tecnologica per la realizzazione di prodotti e processi nuovi e un aumento dell’ammontare massimo del credito da 1,5 a 2 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la disciplina con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti, i cui costi risultano sostenuti a partire dal 2021.
In conclusione, secondo l’Agenzia, alle spese sostenute nel 2020 si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020, mentre le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021, andranno applicate dal 1° gennaio 2021.