Con la risposta all’interpello n.270 del 18/05/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione contenuta all’art.1 co.1062 della L.178/2020.
Nello specifico la norma stabilisce che: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058″.
Alla luce della risposta contenuta nell’interpello in esame la dicitura richiesta per il Bonus Investimenti, deve essere apposta sia sulle fatture che sui DDT, restano esclusi invece il verbale di collaudo e quello di interconnessione.
La motivazione di tale orientamento è da rintracciare nella funzione assolta dal documento di trasporto ossia certificare la consegna del bene.
L’obbligo non viene esteso al verbale di collaudo e di interconnessione, in quanto tali documenti identificano in maniera univoca i beni oggetto dell’investimento.
I documenti già emessi che non contengono la dicitura possono essere regolarizzati apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo, come già avviene per le fatture. Si rammenta che la correzione è ammessa prima che vengano avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.