In linea generale, il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, ai sensi del comma 1059 dell’art.1 L.178/2020, è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Lo stesso comma prevede inoltre la possibilità per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di beneficiare dell’agevolazione in un’unica quota annuale.
Il DL Sostegni-Bis all’art. 20 introduce il nuovo co. 1059-bis, statuendo la facoltà di utilizzo del credito in compensazione in un’unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi superiori o uguali a 5 milioni di euro, limitatamente agli investimenti in beni strumentali materiali ordinari, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Restano valide le precedenti disposizioni circa le modalità di utilizzo del credito per gli investimenti in beni immateriali “ordinari” e per i beni indicati nell’Allegato A alla L232/2016 e per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2022.
Si rammenta infine che non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze non compensate.