Le novità introdotte con la Legge di conversione del decreto PNRR D.L. 19/2026 rafforzano in modo significativo il meccanismo del silenzio assenso, soprattutto nei procedimenti edilizi. Il punto centrale non riguarda solo il decorso dei termini, ma la possibilità di dimostrare con maggiore chiarezza che, in assenza di risposta dell’amministrazione, l’istanza debba considerarsi accolta.
Perché il tema è rilevante
Nel settore edilizio, uno dei problemi più frequenti non è soltanto l’inerzia della Pubblica Amministrazione, ma l’incertezza che ne deriva. Anche quando i termini risultano scaduti, la mancanza di un’attestazione chiara può rendere più complessa la prova dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
La riforma interviene proprio su questo punto: trasformare un istituto spesso difficile da far valere in uno strumento più concreto, documentabile e quindi più efficace nella gestione delle pratiche.
La novità principale: attestazione automatica entro dieci giorni
La modifica più rilevante consiste nell’obbligo, per l’amministrazione, di trasmettere automaticamente un’attestazione sull’avvenuto decorso dei termini e sull’accoglimento dell’istanza. Non più quindi soltanto su richiesta della parte interessata, ma d’ufficio.
Questo invio dovrà avvenire entro dieci giorni dalla formazione del silenzio assenso, all’indirizzo PEC o ordinario indicato nella domanda. Si tratta di un passaggio importante, perché rafforza la certezza documentale del procedimento e riduce l’area di ambiguità che finora ha spesso accompagnato le pratiche edilizie.
Cosa cambia operativamente nei procedimenti edilizi
Con il nuovo impianto, il decorso dei termini non resta più privo di un immediato riscontro formale. L’amministrazione è chiamata a certificare in modo esplicito l’effetto maturato per legge.
Questo cambiamento produce effetti concreti sotto diversi profili:
- rende più agevole dimostrare l’esito favorevole della pratica;
- riduce il margine di incertezza nei rapporti con il Comune;
- offre un supporto documentale più solido per proseguire con gli adempimenti successivi.
In un ambito in cui ritardi e mancate comunicazioni possono incidere su investimenti, cantieri e programmazione operativa, la disponibilità di una prova più chiara rappresenta un elemento di notevole rilievo.
Il ruolo del progettista abilitato
Un altro passaggio decisivo riguarda l’ipotesi di ulteriore inerzia da parte del Comune. Se l’amministrazione non trasmette l’attestazione entro il termine previsto, nei procedimenti edilizi potrà intervenire una dichiarazione sostitutiva.
La novità più significativa è che questa funzione potrà essere svolta anche da un progettista abilitato, chiamato a certificare il decorso dei termini di legge e la conseguente formazione del silenzio assenso. In questo modo viene introdotto un meccanismo che consente di colmare l’assenza della PA e di rafforzare la continuità del procedimento anche in presenza di un comportamento omissivo dell’amministrazione.
Le implicazioni più rilevanti
Il nuovo assetto conferma una direzione chiara: il silenzio assenso deve essere non solo previsto dalla norma, ma anche concretamente dimostrabile.
Le implicazioni più importanti riguardano:
- una maggiore tutela documentale;
- una riduzione dell’incertezza amministrativa;
- un rafforzamento del ruolo tecnico-professionale nei procedimenti edilizi;
- una più chiara delimitazione delle responsabilità dell’amministrazione.
Resta il tema dell’autotutela
L’amministrazione conserva la possibilità di intervenire in autotutela per annullare un silenzio assenso ritenuto illegittimo. Tuttavia, secondo quanto evidenziato dalle indicazioni del Consiglio di Stato, questa possibilità appare ai soli casi in cui la domanda sia carente di requisiti essenziali.
Anche sotto questo profilo, la direzione è significativa: limitare gli spazi di incertezza successiva e rendere più stabile l’effetto maturato con il decorso dei termini.
Un passaggio che rafforza certezza e pianificazione
Le nuove regole sul silenzio assenso incidono in modo diretto sulla gestione dei procedimenti edilizi, perché spostano l’attenzione dalla sola teoria normativa alla concreta dimostrabilità dell’esito amministrativo.
Per cittadini, imprese e professionisti, questo significa poter contare su un sistema più chiaro, in cui l’inerzia della PA non lascia più la pratica sospesa in una zona grigia. L’obbligo di attestazione automatica e la possibilità di ricorrere alla dichiarazione del progettista abilitato rappresentano due strumenti che vanno nella stessa direzione: rafforzare certezza, continuità operativa e tutela effettiva.