La Legge 124/2017 prevede degli obblighi di informativa da parte delle imprese, in merito alle erogazioni pubbliche ricevute.
Gli obblighi informativi devono essere assolti con indicazione nella Nota Integrativa al Bilancio, specificando il dettaglio dei contributi/ aiuti incassati nell’esercizio. Per le imprese e società non obbligate al deposito del bilancio , l’obbligo è assolto con la pubblicazione sul sito internet aziendale, entro il 30 giugno di ogni anno.
Da tale obbligo, tuttavia, sono esclusi tutti quei sussidi, contributi o aiuti con valore inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Nel periodo di emergenza pandemica, sono numerosissime le imprese che hanno ricevuto finanziamenti bancari garantiti dal Mediocredito Centrale (MCC) o dalla SACE. Tali garanzie generano in capo all’impresa un contributo figurativo in termini di Equivalente di Sovvenzione Lordo (ESL).
Per tali tipi di operazioni, “l’ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo” (Fonte: Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia).
Le imprese beneficiarie ricevono via PEC dal Fondo l’esatto ammontare dell’aiuto, il cui importo rientra tra gli obblighi di informativa di cui alla Legge 124/2017.