Il credito d’imposta ex L. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni (per quelli ordinari), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per quelli 4.0. I soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni, che hanno effettuato investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, possono invece beneficiare dell’agevolazione in un’unica quota annuale.
Durante TeleFisco 2021, il MISE ha risposto ad alcuni quesiti riguardo “Transizione 4.0”, affermando che il periodo di compensazione previsto di tre anni è da considerarsi come periodo minimo. Non esistono quindi limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
In assenza di variazioni normative o di prassi sarebbe quindi possibile utilizzare in compensazione il credito anche oltre il periodo dei tre anni.