Con la sentenza 7646/2021 il Tar del Lazio si è pronunciato in merito all’impugnabilità, da parte del contribuente, dei pareri tecnici del MISE.
Il caso: un contribuente aveva presentato richiesta di parere tecnico al MISE sulle agevolazioni Industria 4.0. Il parere perveniva successivamente al termine di 60 giorni* ritenuto dal contribuente utile per maturare il silenzio assenso.
Nel mentre il contribuente aveva proceduto ad acquistare i beni oggetto di agevolazioni, ritenuti però non ammissibili da parte del MISE con il rilascio del parere.
Il contribuente impugnava il parere davanti al Tar del Lazio. Il ricorso è stato però rigettato, in quanto il parere tecnico non è stato riconosciuto quale un provvedimento conclusivo e vincolante ed il contribuente può disattenderlo, anche con il supporto di perizie tecniche.
* Nota: L’art. 11 comma 3 dello Statuto del Contribuente prevede che il termine per il silenzio assenso sia di 90 giorni