L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E/2021 e la circolare 4/E/2017 e più nello specifico con la risposta all’ interpello n. 394/2021, ha chiarito che un bene che possiede i requisiti richiesti dalla normativa in materia di industria 4.0 non ha in automatico diritto alla fruizione del medesimo credito d’imposta.
Il bene o macchinario deve essere infatti collocato in un contesto in grado di sfruttare le proprie potenzialità. L’azienda DEVE avere i requisiti minimi per poter utilizzare il bene impiegandone realmente le caratteristiche 4.0; diversamente l’investimento potrà essere agevolato con il solo credito d’imposta spettante per i beni ordinari.
L’azienda, quindi, è tenuta a dimostrare l’effettivo utilizzo del bene e non può circoscrivere l’impiego in modalità 4.0 al solo arco temporale di redazione della perizia, questo non consentirebbe di beneficiare dell’agevolazione.
L’azienda è tenuta a valutare se i costi che deve affrontare per implementare il sistema informatico risultano convenienti, se paragonati al maggior beneficio spettante. L’azienda potrebbe altresì non avere alcun interesse pratico nel convertire il ciclo produttivo ed utilizzare il macchinario secondo le caratteristiche 4.0.
Detto ciò, un requisito fondamentale da attenzionare (rientrante tra i 5+2 requisiti, ai sensi della L. 232/2016, allegato A) è l’interconnessione del bene ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program così da consentire la bidirezionalità uomo-macchina.
Tale interconnessione può anche essere tardiva, quindi, avvenire in un periodo successivo a quello del compimento dell’investimento e della messa in funzione del bene.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il bene, al momento dell’acquisto, deve possedere tutte le caratteristiche per essere interconnesso anche in futuro: la sola interconnessione può essere tardiva.
Il credito chiaramente potrà essere utilizzato in compensazione solo successivamente all’interconnessione.