Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR, che contiene all’art. 38 il nuovo Piano Transizione 5.0.
In attesa del DM attuativo, che dovrebbe essere pubblicato entro fine marzo, vi proponiamo un riassunto di tutti i punti salienti previsti dalla nuova agevolazione.
Beni agevolabili e beni esclusi
Tutte le imprese del territorio nazionale, indipendentemente dalla loro forma, dimensione e settore di appartenenza, potranno accedere all’agevolazione per l’acquisto di beni materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B, L. 232/2016 e software per il monitoraggio dei consumi energetici, software gestionali (se abbinati ai software di monitoraggio dei consumi). Tali beni, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, devono garantire un risparmio energetico minimo del 3% (o del 5% dei processi produttivi).
La normativa ammette anche le spese in impianti per l’autoproduzione di energie rinnovabili (se prodotti in UE e solo unitamente ad un investimento minimo di € 40.000,00 in beni 5.0 di cui sopra), in software ERP (solo se abbinati a software per monitoraggio dei consumi) e quelle per la formazione del personale nel limite del 10% degli altri investimenti.
Rimangono esclusi dall’agevolazione tutti gli investimenti che non rispettano il principio Do No Significant Harm (DNSH), poiché considerati dannosi per l’ambiente.
Le aliquote
Le aliquote previste dal Piano di Transizione 5.0 sono determinate da una matrice composta dall’ammontare dell’investimento e dal livello di efficientamento energetico.
In particolare, la normativa stabilisce quanto segue:
- Per investimenti fino a 2,5 milioni: 35% per miglioramento del 3% della struttura produttiva e del 5% dei processi produttivi; 40% per miglioramento del 6% della struttura produttiva e del 10% dei processi produttivi; 45% per miglioramento del 10% della struttura produttiva e del 15% dei processi produttivi;
- Per investimenti fino dai 2,5 ai 10 milioni: 15% per miglioramento del 3% della struttura produttiva e del 5% dei processi produttivi; 20% per miglioramento del 6% della struttura produttiva e del 10% dei processi produttivi; 25% per miglioramento del 10% della struttura produttiva e del 15% dei processi produttivi;
- Per investimenti fino dai 10 ai 50 milioni: 5% per miglioramento del 3% della struttura produttiva e del 5% dei processi produttivi; 10% per miglioramento del 6% della struttura produttiva e del 10% dei processi produttivi; 15% per miglioramento del 10% della struttura produttiva e del 15% dei processi produttivi;
Comunicazione al GSE
Una delle principali novità, rispetto alle bozze circolate in precedenza, riguardano il ruolo del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Per ottenere l’agevolazione, infatti, l’impresa dovrà comunicare al Gestore una comunicazione contenente la descrizione completa del progetto di investimento ed i relativi costi. L’ottenimento del beneficio è vincolato, inoltre, dalla presentazione di una doppia certificazione (“ex ante” ed “ex post”), che devono essere rilasciate da soggetti terzi abilitati come gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo).
Calcolo del risparmio energetico
La riduzione dei consumi prevista per ottenere il beneficio viene calcolata prendendo a riferimento i dati registrati nell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti. Nel caso di imprese nuove, tuttavia, il calcolo del risparmio energetico viene calcolato secondo uno “scenario controfattuale”, di cui si attendono maggiori dettagli nel DM attuativo che dovrà essere pubblicato entro 30 giorni decorrenti dal 02 marzo 2024.
Cumulabilità
La normativa ha stabilito che il Piano Industria 5.0 può essere cumulato con diverse agevolazioni, tra cui la Sabatini. L’agevolazione non può essere invece cumulata con Industria 4.0 o ZES Unica 2024, per espressa previsione normativa.