Con l’interpello n.34, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi all’iper-ammortamento, in particolare nel caso di interconnessione “tardiva” dei beni in leasing.
Interconnessione “tardiva”: il caso esaminato
La questione presa in esame dall’Agenzia riguarda una società che, nel 2018, ha stipulato tre contratti di leasing della durata di 5 anni per l’acquisto di 3 beni, i quali sono stati messi in funzione nel 2019. L’investimento compiuto dall’impresa ha beneficiato del regime di super-ammortamento (ex art. commi 91-94 della Legge 208/2015). Tuttavia, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19, la perizia attestante il possesso dei requisiti per l’iper-ammortamento (ex art. 1 commi 9-13 della L. 232/2016) e l’interconnessione dei beni è avvenuta solo nel 2022.
Iper-ammortamento: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell’iper-ammortamento solo quando l’investimento è stato effettuato e il bene è entrato in funzione, a patto che nello stesso periodo avvenga anche l’interconnessione con il sistema aziendale. Nel caso di interconnessione “tardiva”, come nella fattispecie esaminata, è possibile comunque usufruire dell’agevolazione nell’esercizio di avvenuta interconnessione. I motivi alla base del ritardo dovranno dipendere da circostanze oggettive, che sarà necessario dimostrare e documentare.
Alla luce di questi chiarimenti, emerge quindi che l’interconnessione “tardiva” dei beni comporti uno slittamento in avanti del dies a quo per beneficiare dell’iper-ammortamento, con la conseguenza di un allungamento dell’arco temporale di deducibilità delle quote.
Nella circostanza oggetto dell’interpello, l’agevolazione sarà quindi usufruita anche oltre la durata civilistica del leasing. Anche se non specificato nel presente interpello, tale modalità di fruizione dell’iper-ammortamento è valida anche per i beni acquistati direttamente dall’impresa.
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