L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.719, ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis del RD 267/42, non preclude al debitore l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0.
Il comma 186 dell’art.1 della L. 160/2019, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, esclude dall’agevolazione solo le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o in “altra procedura concorsuale” regolata dal RD 267/42, ovvero, dal 16 maggio 2022, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs. 14/2019, o da altre leggi speciali.
La circostanza che sia contemplato solo il concordato “liquidatorio” e non il concordato “in continuità” appare giustificato dal fatto che nella circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2020, l’accordo di ristrutturazione è considerato uno strumento negoziale funzionale al risanamento dell’impresa in difficoltà, che consente al debitore di concordare con i creditori, rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti, le modalità attraverso le quali risanare l’azienda.
Tale conclusione trova conferma anche nella nuova disciplina del Codice della crisi, che annovera gli accordi di ristrutturazione tra gli “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”
Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, le imprese che accedono a istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, non sono escluse dai benefici delle agevolazioni.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti non rappresenta una causa ostativa nemmeno al credito d’imposta per investimenti in attività di formazione 4.0 del personale, di cui ai commi 210-217 dell’art. 1 della L. 160/2019.