L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.428 ha chiarito che l’IVA indetraibile al 100% può rientrare fra i costi agevolabili relativamente al credito d’imposta del Mezzogiorno (L. 208/2015).
Ciò è possibile però solo nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero.
Si precisa che non viene trattata allo stesso modo l’IVA parzialmente indetraibile. In tal caso la percentuale di detrazione deriva dal rapporto tra le operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti (art. 19 comma 5 DPR 633/72).
La circolare n. 44/2009 ha specificato inoltre che, l’IVA parzialmente indetraibile risultante dal meccanismo del pro-rata si considera come costo generale per l’azienda (per masse) e quindi non cumulabile con il costo dell’investimento agevolato.