Il Decreto Sostegni bis (art.18) ha apportato delle modifiche all’art.26 del D.P.R. n.633/1972 introducendo il nuovo co.3-bis.
La modifica di cui sopra consente al cedente/prestatore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, di non dover più attendere la conclusione delle procedure concorsuali per poter emettere la nota di variazione in diminuzione, sul punto è intervenuta anche l’AdE con la circolare n.20/E/2021.
Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 è riconosciuta al cedente/prestatore la facoltà di operare la variazione in diminuzione dell’IVA, a partire dalla data in cui il debitore viene assoggettato ad una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere – come previsto dalla precedente disciplina – la conclusione della procedura ed il riscontro della sua “infruttuosità”.
La nota credito può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, ad esempio alla data:
- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissioni alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il diritto alla detrazione deve essere esercitato dal cedente/prestatore entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la procedura ha avuto avvio.
Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore, comporta che il recupero dell’imposta non detratta avvenga alternativamente o presentando la dichiarazione integrativa a favore (di cui all’art.8 co.6-bis del DPR 322/1998) o presentando istanza di rimborso (ai sensi dell’art.30-ter DPR 633/1972).
Resta in vigore la disciplina più gravosa per tutte le procedure pendenti ante DL 73/2021.