Al fine di beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le imprese posso liberamente decidere di procedere all’acquisto dei beni in proprietà o tramite contratto di Leasing.
La scelta aziendale può essere motivata da diverse esigenze attentamente ponderate e si considera neutrale dal punto di vista fiscale.
Il comma 1060 della L.178/2020 ha previsto un “periodo di sorveglianza“, che si estende sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione dei beni agevolati.
Se durante questo arco temporale di due anni, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), si incorre nella decadenza dell’agevolazione e nella restituzione del credito già usufruito.
Nella circolare 9/E/2021 (paragrafo 7.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, «il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo».
Secondo quanto esplicitato dall’Agenzia , dunque, il mancato riscatto del bene nel periodo di sorveglianza è equiparato alla vendita ovvero alla delocalizzazione del bene al di fuori del territorio nazionale.
Ne consegue che il beneficiario del contratto di Leasing, per non incorrere nel meccanismo di recapture, entro il secondo anno successivo all’entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione, dovrà esercitare l’opzione per il riscatto (Esempio: bene interconnesso il 15/10/2020, riscatto entro il 31/12/2022).
La Circolare 9/E/2021, a nostro avviso va oltre il dettato normativo, il quale non prevede tale restrittivo vincolo. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per coloro i quali non potranno procedere al riscatto nei termini di cui sopra, si consiglia di procedere senza indugio all’esercizio anticipato ed irrevocabile del diritto di riscatto, a scadenza naturale del contratto.