L’art. 22 del DL “Aiuti” pubblicato il 17/05/2022 sulla GU, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, ha previsto che le aliquote del credito d’imposta Formazione 4.0 (di cui all’art.1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), siano rispettivamente aumentate per la piccola impresa dal 50 al 70 per cento e per la media impresa dal 40 al 50 per cento.
La misura agevolativa è differenziata in virtù della dimensione aziendale e riguarda le spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al rafforzamento delle competenze nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
Aliquota | |||
Dimensione Impresa | 2021 | 2022 | Massimale Annuale |
Piccola Impresa | 50% | 70% | 300.000,00 € |
Media Impresa | 40% | 50% | 250.000,00 € |
Grande Impresa | 30% | 30% | 250.000,00 € |
Le imprese potranno usufruire delle aliquote maggiorate a condizione che:
• le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
• i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:
– 45% delle spese per le piccole imprese;
– 35% delle spese per le medie imprese;
– 30% delle spese per le grandi imprese.