Nella redazione della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del Credito d’imposta R&S, potrebbero verificarsi comportamenti fraudolenti da parte di consulenti e professionisti.
La produzione di documentazione falsa a supporto del credito comporterebbe conseguenze e sanzioni molto gravi sia per l’imprenditore che per il professionista che ha concorso all’illecito.
È esclusa la responsabilità del professionista nel caso in cui egli abbia operato con la dovuta diligenza richiesta dall’incarico, sulla base dei documenti e dei dati forniti direttamente dal cliente, sui quali non ci sono elementi che facciano sorgere dubbi circa la loro veridicità.
La Cassazione pen. con sentenza 8785/ del 04/03/2020 ha precisato che : “per ritenere il professionista compartecipe nei reati tributari perpetrati dal proprio cliente, è necessario che sia integrato il dolo specifico dell’illecito e, pertanto, che l’apporto prestato sia intriso di volontà fraudolenta finalizzata all’evasione“.
In parole povere nella maggior parte dei casi il soggetto attivo del reato tributario è il contribuente obbligato all’adempimento, il professionista può essere considerato compartecipe soltanto se il contributo prestato sia caratterizzato da volontà fraudolenta finalizzata all’evasione.