L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn.712 e 715, ha fornito nuove indicazioni in merito all’applicazione dell’iper-ammortamento e del successivo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.
Con la risposta n.712, l’Agenzia esamina la possibilità di far rientrare nell’ambito di applicazione dell’iper-ammortamento e/o del credito d’imposta in beni strumentali nuovi 4.0 anche i costi sostenuti per la parte muraria di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.
Con la Circolare 2/E del 1° Febbraio 2016 si è chiarito che le costruzioni non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione 4.0.
A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria “costruzioni”: i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le dighe, le opere di presa e scarico delle acque, i canali, le cisterne, le vasche, i pozzi ecc…
In merito ai depuratori, laddove tali strutture siano costituite da vasche, cilindriche o longitudinali, realizzate tipicamente in calcestruzzo gettato in opera o in metallo, che costituiscono di fatto strutture di non agevole rimozione, assumono rilevanza catastale ai fini della determinazione della rendita, quindi, sono riconducibili alle vasche di cui sopra.
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal momento che le opere destinate alla realizzazione della parte muraria del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue assumono la natura di costruzioni, i relativi costi sono esclusi dall’agevolazione.
La disciplina agevolativa, pertanto, troverà applicazione soltanto per la parte impiantistica, purché si tratti di beni contemplati nell’allegato A L.232/2016 (escluse quindi le componenti dell’investimento riferibili agli “impianti generali” come chiarito nella circolare MISE 23 maggio 2018 n. 177355).
Con la risposta n.715, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di registratori di cassa telematici, i quali non sono riconducibili ad alcuna voce dell’allegato A L.232/2016. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di applicare a tali beni le agevolazioni previste per i beni strumentali ordinari.