L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n.394, ha chiarito che la cosiddetta interconnessione “tardiva” è ammissibile esclusivamente nel caso in cui i beni, fin dal loro primo utilizzo, siano dotati dei 5 requisiti obbligatori + i 2/3 requisiti ulteriori.
Il requisito dell’interconnessione, dunque, può essere soddisfatto in un secondo momento, al fine di consentire all’impresa di dotarsi e di poter adeguare i propri sistemi informatici nel migliore dei modi.
Come specificato nella circolare n.4/2017, il ritardo nell’interconnessione posticipa soltanto il momento dal quale si potrà iniziare a godere del beneficio.
I beni non dotati, fin dall’inizio, dei requisiti 5+2/3 richiesti dalla norma, non possono godere dei benefici 4.0, in quanto resta esclusa la possibilità di integrare tali caratteristiche in un momento successivo.
Inoltre, si ricorda che i requisiti devono essere soddisfatti per tutto il periodo di godimento del beneficio ed è onere dell’impresa documentare in maniera sistematica, mediante un’adeguata reportistica, il mantenimento delle specifiche tecniche.
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