04 Gen
A norma dell’art. 1 comma 423 della legge di bilancio n. 197/2022 è stato prorogato al 30 settembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia con versamento di un acconto almeno pari al 20%.
Ai sensi del novellato art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, ne consegue che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed entro il termine “lungo” del 30 settembre 2023, in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.